UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI 
 
    Il Giudice di pace, nella persona della dott.ssa  Laura  Puddinu,
ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto
al n. 4226/2017 R.G., promosso  da  KWS  Italia  S.p.a.,  in  persona
dell'amministratore delegato Antonio Tattini, rappresentata e  difesa
dagli avv.ti Alfonso Badini Confalonieri e Michela Buzzat del Foro di
Torino e dall'avv. Margherita Falqui del  Foro  di  Cagliari,  contro
Logistica Mediterranea S.p.a., in persona  del  procuratore  speciale
dott. Enrico Pani, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe  Allegra
del Foro di Roma. 
    Con atto di citazione del 5 dicembre 2017, KWS Italia  S.p.a.  ha
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1790/17  emesso
dal Giudice di pace di Cagliari in data 17 ottobre 2017, con il quale
le si era intimato il pagamento a favore  di  Logistica  Mediterranea
S.p.a. della somma di euro 793,00 per i servizi di trasporto eseguiti
su incarico di Topco S.p.a.,  oltre  interessi  legali  e  spese  del
procedimento monitorio. 
    La societa' opponente e' stata autorizzata a chiamare in causa  a
scopo di garanzia Topco S.p.a. in liquidazione, la quale  non  si  e'
costituita e, stante la regolarita'  del  contraddittorio,  e'  stata
dichiarata contumace. 
    La  societa'  opponente   ha   dedotto   molteplici   motivi   di
infondatezza della pretesa di pagamento azionata in  sede  monitoria,
ossia  inapplicabilita'  dell'art.  7-ter  decreto   legislativo   21
novembre 2005, n. 286, in forza  del  quale  e'  stata  richiesta  ed
ottenuta  l'ingiunzione,  inapplicabilita'  dello   stesso   articolo
nell'ipotesi in cui il vettore principale sia sottoposto a  procedura
concorsuale e,  nel  merito,  mancata  prova  della  sussistenza  del
credito vantato da Logistica  Mediterranea  nei  confronti  di  Topco
S.p.a. 
    Riguardo alla prima questione preliminare, la societa'  opponente
ha eccepito l'estraneita'  dell'art.  7-ter  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per  il  riassetto  normativo  in
materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore)   rispetto   alle   disposizioni   contenute   nel
decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  103  (Disposizioni  urgenti  per
assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico   di   trasporto
marittimo  e  il  sostegno  della  produttivita'  nel   settore   dei
trasporti), convertito con la legge 4 agosto 2010, n. 127, sostenendo
che  il  decreto-legge  n.  103/2010  disciplina  la   procedura   di
dismissione del capitale sociale di  Tirrenia  Navigazione  S.p.a.  e
mira a garantire la continuita' del trasporto marittimo con le isole,
mentre il predetto art. 7-ter e' relativo ai crediti  dei  subvettori
nell'autotrasporto di merci su  strada,  con  conseguente  violazione
dell'art. 77, comma 2, Cost. che richiede un nesso di  interrelazione
funzionale tra decreto-legge e legge di  conversione,  come  chiarito
dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 22/2012 e  n.  32/2014,
ragioni per le quali l'opponente ha chiesto la rimessione alla  Corte
costituzionale  della  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 7-ter. 
    L'art.  7-ter  (Disposizioni  in  materia  di  azione   diretta),
aggiunto dall'art. 1-bis, comma 2, lettera e) decreto-legge 6  luglio
2010, n. 103, inserito dalla legge di conversione 4 agosto  2010,  n.
127 stabilisce che Il vettore di cui all'art. 2, comma 1, lettera  b)
il quale ha svolto un servizio di  trasporto  su  incarico  di  altro
vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di
contratto stipulato con precedente  vettore  o  direttamente  con  il
mittente, inteso come mandante effettivo della  consegna,  ha  azione
diretta per il pagamento del corrispettivo  nei  confronti  di  tutti
coloro che hanno ordinato il trasporto, i  quali  sono  obbligati  in
solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e  della  quota  di
corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa  di  ciascuno
nei confronti della  propria  controparte  contrattuale.  E'  esclusa
qualsiasi diversa pattuizione che non sia basata su accordi volontari
di settore. 
    Il richiamato art. 2 (Definizioni) stabilisce al comma 1, lettera
b) che  e'  vettore  l'impresa  di  autotrasporto  iscritta  all'albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi. 
    Logistica Mediterranea S.p.a. ha agito nel procedimento monitorio
direttamente  nei  confronti  di  KWS  Italia  S.p.a.,  ossia   della
committente dei trasporti da essa eseguiti su  incarico  del  vettore
principale Topco S.p.a., chiedendo l'ingiunzione di pagamento a norma
degli articoli 633 e ss.  codice  di  procedura  civile  e  dell'art.
7-ter, decreto legislativo n. 286/2005 e s.m.i. 
    Dalla certificazione prodotta in atti  risulta  che  la  societa'
opposta e'  iscritta  all'albo  nazionale  delle  persone  fisiche  e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose  di  terzi  nella
Provincia di Cagliari al n. CA/9003791/U. 
    Ritenuto  che  la  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e) decreto-legge 6 luglio 2010,  n.
103,  nella  parte  in  cui  inserisce  l'art.  7-ter   nel   decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in relazione all'art. 77, comma
2,  Cost.  rilevi  nel  presente  giudizio,  in  quanto   dalla   sua
definizione dipende l'accertamento della  legittimazione  passiva  di
KWS Italia S.p.a., non risultando che questa sia legata  a  Logistica
Mediterranea  S.p.a.  da  un  rapporto  contrattuale   che   avrebbe,
comunque, legittimato l'azione diretta nei suoi confronti. 
    Ritenuto, inoltre, che la seconda questione preliminare formulata
da parte opponente non appaia  fondata,  in  quanto,  come  osservato
dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, l'art. 7-ter tutela  il
sub  vettore  in  caso  di  insolvenza  del  vettore   principale   e
l'insolvenza si manifesta soprattutto nei casi  di  sottoposizione  a
procedura concorsuale e, ancora, l'azione diretta del sub vettore nei
confronti del committente principale va ad incidere sul patrimonio di
un soggetto che, nel caso di specie, e' diverso da quello  sottoposto
a procedura concorsuale, escludendo, di  conseguenza,  la  violazione
del principio della par condicio creditorum. 
    Rilevato anche  che  lo  stato  degli  atti  non  consente  alcun
accertamento in ordine al motivo di merito dedotto con l'opposizione. 
    Ritenuto, altresi', che la predetta questione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e)  decreto-legge  6
luglio 2010, n. 103  non  sia  manifestamente  infondata,  in  quanto
l'art. 7-ter concerne l'attivita' di autotrasporto terrestre di  cose
per conto di terzi e prevede specificamente l'azione diretta del  sub
vettore nei confronti del committente principale del trasporto per il
pagamento del corrispettivo dei servizi resi, mentre il decreto-legge
6 luglio 2010, n. 103 concerne  il  servizio  pubblico  di  trasporto
marittimo e prevede specificamente la nomina con decreto ministeriale
di un amministratore unico delle  societa'  Tirrenia  di  Navigazione
S.p.a. e Siremar S.p.a., ai quali conferire i  piu'  ampi  poteri  di
amministrazione ordinaria e straordinaria fino al completamento della
procedura di dismissione in corso  dell'intero  capitale  sociale  di
Tirrenia di Navigazione S.p.a., in considerazione della necessita' di
assicurare  la  continuita'  del  servizio  pubblico   di   trasporto
marittimo, con conseguente mancanza di omogeneita' di contenuti e  di
finalita' tra la disposizione introdotta in sede di conversione e  le
disposizioni originariamente contenute nel decreto-legge, atteso  che
la prima e' stata inserita nella disciplina del trasporto di merci su
strada per conto di terzi e  tutela  il  vettore  che  effettivamente
svolge il trasporto e sostiene i  relativi  costi  nei  confronti  di
tutti i soggetti che hanno ordinato il trasporto, mentre  le  seconde
concernono  il  servizio  pubblico  di  trasporto  marittimo  e  sono
finalizzate a  garantire  la  regolarita'  di  detto  servizio  e  la
continuita' territoriale con le isole, con  particolare  riguardo  al
periodo estivo, durante la  procedura  di  dismissione  del  capitale
sociale di Tirrenia Navigazione S.p.a. 
    La Corte costituzionale ha, infatti,  affermato  che  l'art.  77,
comma 2, Cost. istituisce un nesso di interrelazione  funzionale  tra
decreto-legge, formato dal Governo ed emanato  dal  Presidente  della
Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento
di approvazione peculiare rispetto a  quello  ordinario...  Cio'  che
esorbita dalla sequenza tipica profilata dall'art. 77, secondo comma,
e' l'alterazione dell'omogeneita' di fondo della  normativa  urgente,
quale  risulta  dal  testo  originario...  In  definitiva,  l'innesto
nell'iter di conversione  dell'ordinaria  funzione  legislativa  puo'
certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale,
a patto  di  non  spezzare  il  legame  essenziale  tra  decretazione
d'urgenza e potere di conversione. Se tale legame  viene  interrotto,
la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.,  non  deriva  dalla
mancanza dei  presupposti  di  necessita'  e  urgenza  per  le  norme
eterogenee aggiunte, che, proprio  per  essere  estranee  e  inserite
successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari
(sentenza n. 355 del 2010), ma per  l'uso  improprio,  da  parte  del
Parlamento, di un potere che la  Costituzione  gli  attribuisce,  con
speciali modalita' di procedura, allo scopo tipico di  convertire,  o
non, in legge un decreto-legge (Corte cost. n. 22/2012). 
    E ancora, l'inclusione di emendamenti e articoli  aggiuntivi  che
non siano attinenti alla materia oggetto del  decreto-legge,  o  alle
finalita'  di  quest'ultimo,  determina  un  vizio  della  legge   di
conversione in parte qua.  E'  bene  sottolineare  che  la  richiesta
coerenza tra il decreto-legge e la legge di conversione non  esclude,
in linea generale, che le Camere  possano  apportare  emendamenti  al
testo  del  decreto-legge,  per  modificare  la  normativa  in   esso
contenuta,  in   base   alle   valutazioni   emerse   nel   dibattito
parlamentare; essa vale soltanto a  scongiurare  l'uso  improprio  di
tale potere, che si verifica ogniqualvolta sotto la veste formale  di
un emendamento si introduca un disegno di legge che tenda a immettere
nell'ordinamento una disciplina  estranea,  interrompendo  il  legame
essenziale tra decreto-legge  e  legge  di  conversione,  presupposto
dalla sequenza delineata dall'art. 77, secondo  comma,  Cost.  (Corte
cost. n. 32/2014).